Art. 23.
(Requisiti per l'accesso ai contributi).

      1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 21 le imprese di produzione che presentano progetti di opere audiovisive e che soddisfano i seguenti requisiti:

          a) sono destinate in prima programmazione ad una emittente televisiva italiana, via etere, via cavo, via satellite

 

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indipendentemente dalla modalità di trasmissione e dalla crittazione o meno del segnale;

          b) sono finanziate con un apporto in valuta o in attività produttiva dall'impresa di produzione audiovisiva indipendente per un ammontare non inferiore al 15 per cento del loro costo complessivo e, nel caso di coproduzione internazionale, al 15 per cento della partecipazione italiana. Tale apporto, in ogni caso, non può essere suddiviso tra più di due imprese. Esso comunque non include i benefìci conseguiti ai sensi della presente legge;

          c) che sono soggetto di partecipazione finanziaria, sotto forma di pre-acquisto, licenza o di coproduzione, da parte di una o più emittenti italiane di cui alla lettera a), con una quota non inferiore al 25 per cento del costo complessivo o, in caso di coproduzione internazionale, al 25 per cento della quota italiana. Le emittenti televisive o i soggetti ad esse collegati o da esse controllati non possono acquisire su opere audiovisive più di un periodo di sfruttamento pari e non superiore a sette anni. Ogni patto contrario è nullo;

          d) sono realizzate prevalentemente con il concorso di autori, di personale tecnico-artistico e di collaboratori che sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea.